Art. 1.
(Rivalutazione degli assegni straordinari e loro estensione ai decorati al valor civile).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2008, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, sono rideterminati nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

          a) medaglia d'oro: euro 4.038,39;

          b) medaglia d'argento: euro 2.019,20;

          c) medaglia di bronzo: euro 448,66;

          d) croce di guerra: euro 269,20.

      2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli assegni di cui al medesimo comma 1 competono anche per le corrispondenti ricompense al valor civile, di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e sono devoluti, nella stessa misura e alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
      3. Gli importi degli assegni di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica, e sono cumulabili con le indennità di accompagnamento istituite dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
      4. Gli importi degli assegni di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale.

 

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